della MIGROL AG, Badenerstrasse 569, CH-8048 Zurigo (detta in seguito venditrice)
1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni Generali (CG) valgono per tutte le forniture e le vendite di prodotti petroliferi fatte dalla venditrice e sono parte integrante del relativo contratto. Rimangono riservati accordi speciali. Condizioni Generali dell’acquirente di diverso contenuto hanno validità soltanto se sono state accettate esplicitamente e per scritto dalla venditrice.
2. Stipulazione del contratto
In caso di ordinazione telefonica il contratto si perfeziona con l’accettazione avvenuta durante il colloquio telefonico. Subito dopo l’acquirente riceve una conferma scritta del mandato. Un’ordinazione avvenuta per via postale o con trasmissione in via elettronica (fax, e-mail, internet) è vincolante. Il consenso della venditrice avviene tramite conferma del mandato, con la quale si perfeziona il contratto.
3. Prezzo di vendita / Adeguamenti di prezzo
3.1. Qualora non sia stato pattuito esplicitamente qualcosa di diverso, il prezzo di vendita è comprensivo dei costi di trasporto e si basa sui prezzi delle merci valevoli per il prodotto petrolifero scelto al momento della stipulazione del contratto e sulle imposte di diritto pubblico, in particolare le imposte sugli oli minerali e sul valore aggiunto, le tasse sul CO2, le tasse sul traffico pesante e le tasse Carbura.
3.2. Qualora subentrassero aumenti o nuove imposte, tasse d’incentivazione, tributi o altre tasse di diritto pubblico entrati in vigore nel periodo tra la stipulazione del contratto e la fornitura, il prezzo di vendita verrà adeguato a carico dell’acquirente, rispettivamente, in caso di riduzione o abolizione, a beneficio dello stesso. Costi supplementari per l’adattamento della qualità a causa dell’inasprimento delle norme di protezione dell’ambiente, o dell’adattamento a nuove tecniche di combustione, sono a carico dell’acquirente.
4. Luogo e momento della fornitura
4.1. Il luogo della fornitura è l’indirizzo di consegna o di ritiro pattuito.
4.2. Qualora sia stato pattuito un periodo per la consegna, la fornitura avviene durante questo periodo in un giorno di consegna stabilito dalla venditrice dopo la stipulazione del contratto e ad una data preavvisata, altrimenti al giorno di consegna stabilito al momento della stipulazione del contratto.
5. Accesso al luogo di scarico / Consegna / Maggiori costi
5.1. Per motivi legali e di sicurezza tecnica, al momento dello scarico la venditrice deve avere libero accesso alla cisterna e alle installazioni di misurazione.
L’accesso al luogo di scarico deve essere adeguatamente e legalmente possibile per autocisterne con un peso complessivo di minimo 18 tonnellate.
5.2. L’acquirente sopporta le spese supplementari per (a) il riempimento di ulteriori impianti di cisterne da lui non comunicati al momento della stipulazione del contratto, (b) scarichi difficoltosi, che cagionano un dispendio temporale e/o di trasporto e logistico maggiore, (c) forniture che necessitano più di 50 m di condotta di alimentazione o la messa a disposizione di un’ulteriore persona ausiliaria da parte della venditrice. Forniture con una condotta di alimentazione di più di 60 m sono inoltre possibili solo dopo preventivo accordo.
5.3. Se lo scarico dovesse essere impossibile a causa di prescrizioni legali non rispettate e/o per mancanze tecniche dell’accesso e/o della cisterna, l’acquirente si assume i costi di trasporto e logistici che ne scaturiscono.
6. Stato della cisterna
6.1. Con la sua ordinazione l’acquirente assicura che lo stato tecnico della cisterna e il dispositivo di misurazione sono ineccepibili e del tutto conformi alle disposizioni di legge, in particolare a quelle federali previste per la protezione delle acque e a quelle cantonali. Conferma in particolare la messa a disposizione dei libretti di controllo della cisterna per la registrazione della consegna o la presenza dell’apposita valevole etichetta sulla cisterna oppure l’adempimento di altre misure equivalenti richieste dalla legge. Inoltre, l’acquirente informa la venditrice su fatti che potrebbero impedire una consegna senza problemi.
La venditrice declina ogni responsabilità per tutti i danni, che derivano direttamente o indirettamente dalla fuoriuscita di combustibile e carburante in seguito allo stato difettoso della cisterna.
6.2. All’acquirente è consigliato di disinserire il riscaldamento durante le operazioni di riempimento e di riaccenderlo al più presto due ore dopo l’avvenuto riempimento e, in caso di sua assenza durante la fornitura, di provvedere preventivamente a tale misura. La venditrice non risponde per danni derivanti dall’inosservanza di questa raccomandazione.
7. Quantità minori o maggiori / Forniture supplementari
7.1. Se la quantità effettivamente fornita per ciascuna consegna e luogo di scarico dovesse essere inferiore di oltre il 10% rispetto a quella ordinata per via dell’effettiva capacità della cisterna, la venditrice è autorizzata ad addebitare il prezzo della categoria dell’effettiva quantità fornita. In tali casi la differenza di prezzo corrisponde ai supplementi per piccole quantità specificate sul listino prezzi ufficiale della venditrice. L’acquirente non ha alcun diritto alla fornitura supplementare della minor quantità.
7.2. Se l’effettiva quantità fornita è, per motivi imputabili alla venditrice, inferiore di meno del 10% a quella ordinata, l’acquirente non ha alcun diritto alla fornitura supplementare della differenza. La venditrice può scegliere di rinunciare alla fornitura supplementare e addebitare all’acquirente la quantità fornita al prezzo concordato originariamente per l’unità quantitativa oppure di fornire la quantità mancante entro 14 giorni dalla prima fornitura. Vicendevolmente non vi sono altre o ulteriori pretese.
7.3. Se l’acquirente desidera in aggiunta alla quantità ordinata il riempimento di tutta la cisterna (acquisto di riempimento), la venditrice non sottostà ad alcun obbligo di fornitura per la quantità eventualmente necessaria che supera la quantità ordinata. Se per la venditrice fosse possibile fornirla il giorno della consegna, essa è autorizzata ad addebitare all’acquirente questa quantità supplementare al prezzo giornaliero valevole per la venditrice il giorno della consegna.
8. Mora nella consegna / Mora nell’accettazione
8.1. Ritardi durante il giorno di consegna non hanno come effetto l’entrata in mora della venditrice. Qualora non fosse stata effettuata la fornitura entro il periodo o il giorno di consegna stabiliti, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto concernente la fornitura in questione senza costi, se egli ha fissato alla enditrice una dilazione per iscritto di almeno 7 giorni feriali per la fornitura e la venditrice non l’abbia effettuata neppure entro questo termine.
8.2. Se l’acquirente non accetta la fornitura della merce ordinata per la data convenuta, il venditore può emettere una fattura, al più presto dopo 5 giorni lavorativi dalla scadenza, annullare l’ordine oppure trattenere presso di sé o terzi la merce e fissare una data di ritiro all’acquirente. In questo caso le spese di toccaggio, i costi amministrativi ed i relativi interessi che ammontano a CHF 1.50 ogni 100 litri per l’olio combustibile, rispettivamente a CHF 2.00 per il carburante, saranno successivamente addebitate in aggiunta al prezzo di vendita. L’acquirente è tenuto a rispondere per i danni causati dalla mancata accettazione della merce.
8.3. Questi disposti valgono analogamente, con riserva delle cifre 7.1. e 7.2., anche per la mora parziale.
9. Fatturazione / Condizioni di pagamento
9.1. La fatturazione avviene in base ai dati che figurano sul bollettino di consegna, vale a dire per forniture mediante autocisterne rispettivamente per ritiri dal magazzino sulla scorta dei volumi delle merci accertati con il contatore tarato ufficialmente, calcolati a 15° Celsius. L’acquirente deve effettuare i pagamenti al netto entro il termine concordato, cioè senza alcuna deduzione ed escludendo qualsiasi compensazione.
9.2. La venditrice si riserva espressamente il diritto di effettuare esami della solvibilità e di chiedere un pagamento anticipato o in contanti contro consegna. Se l’acquirente dopo l’avvenuta ingiunzione si rifiuta di pagare entro il termine fissato, la venditrice può recedere dal contratto.
10. Mora nel pagamento
10.1. Il mancato rispetto del termine di pagamento concordato fa cadere in mora l’acquirente senza che si renda necessaria una diffida e gli interessi di mora (almeno 7%) diventano esigibili. Resta riservata la possibilità di far valere ulteriori danni dovuti al ritardo. Inoltre in caso di mancato pagamento nonostante diffida, tutti i crediti della venditrice per altre forniture pattuite con l’acquirente e già avvenute diventano esigibili.
10.2. Fintanto che l’acquirente è in mora con i pagamenti, la venditrice non è obbligata ad adempiere altre ordinazioni esistenti. Se l’acquirente è diventato insolvente e le pretese della venditrice sono per questo motivo a rischio, essa può trattenere le proprie prestazioni fino a quando non le verrà garantita la
controprestazione (art. 83 CO).
10.3. Fino al completo pagamento della merce fornita, la venditrice può recedere dal contratto e pretendere la restituzione della merce (art. 214 cpv. 3 CO). La venditrice ha in questo caso il diritto di riprendere in qualsiasi momento la merce; in tal caso l’acquirente dovrà consentire alla venditrice il libero accesso alla cisterna.
11. Garanzia / Responsabilità
11.1. La venditrice garantisce all’acquirente che la qualità della merce fornita corrisponde alle esigenze dell’Associazione svizzera di standardizzazione (Schweizerische Normenvereinigung, SNV) e che si situa entro i limiti di tolleranza secondo gli usi commerciali. Deroghe in questo ambito non autorizzano a far valere pretese di garanzia. In caso di una legittima contestazione sollevata tempestivamente secondo la legge, l’acquirente, esclusi i diritti di risoluzione e di riduzione, ha unicamente il diritto ad una consegna sostitutiva di merce esente da difetti. Pretese di risarcimento derivanti da diritti di garanzia sono, per quanto possibile per legge, escluse.
11.2. Altre contestazioni possono, se legittime, venire considerate solo se vengono rese note alla venditrice per scritto entro 10 giorni dopo ricezione della merce.
11.3. La responsabilità della venditrice per se stessa e per le sue persone ausiliarie si limita ai danni causati intenzionalmente o per colpa grave. L’ammontare della responsabilità per colpa lieve è limitata ad un massimo di CHF 30'000 per ogni evento dannoso.
11.4. Ogni altra responsabilità della venditrice per danni diretti o indiretti di ogni tipo è, per quanto giuridicamente possibile, esclusa.
12. Forza Maggiore / Impedimenti nella consegna
Come avvenimenti di forza maggiore s’intendono quelle circostanze che sono al di fuori dalla sfera d’influenza della venditrice, quali in particolar modo restrizioni dell’autorità non prevedibili (per esempio divieti d’importazione, contingentamenti), interruzioni del lavoro aziendale, avvenimenti naturali di particolare intensità, epidemie, scioperi, insurrezioni, avvenimenti di guerra. Se la venditrice si trova impossibilitata ad adempiere al contratto per uno di tali motivi, essa è autorizzata in ogni momento a prolungare in modo adeguato i periodi o i termini di consegna e nel caso in cui la fine dell’impedimento non sia prevedibile è esonerata dal suo obbligo di consegna. Se gli impedimenti alla fornitura dovessero permettere solo consegne parziali, la venditrice si riserva il diritto di effettuare le singole consegne ai diversi acquirenti in modo proporzionale o secondo le disposizioni dell’autorità. In tutti questi casi è esclusa ogni pretesa risarcitoria.
13. Destinazione della merce
Secondo la riserva d’uso (art. 24 dell’Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali del 20 novembre 1996), l’olio da riscaldamento gode di tassazione privilegiata e deve essere dunque usato unicamente per il riscaldamento. Infrazioni a tali disposizioni sono punite secondo la Legge sull’imposizione degli oli minerali.
14. Diritto di recesso dal contratto (regolamentazione in caso di ordinazioni di olio da riscaldamento)
Se dopo la stipulazione del contratto con la venditrice per la fornitura di olio da riscaldamento si configurano dei motivi gravi comprovati, come la stipulazione di un contratto per la vendita dell’immobile, l’acquirente o i suoi eredi hanno il diritto di recedere interamente o parzialmente dal contratto per quanto concerne la merce non ancora consegnata contro restituzione della differenza di prezzo positiva più un’indennità per i disturbi di Fr. 150.-. Come differenza di prezzo positiva si intende la differenza fra il prezzo d’acquisto pattuito e il prezzo di vendita in vigore presso la venditrice per la medesima merce di quella ordinata, il giorno della ricezione della dichiarazione di recesso. Se il prezzo di vendita attuale è maggiore del prezzo d’acquisto pattuito (differenza di prezzo negativa), ll’acquirente verrà addebitata solo l’indennità per i disturbi. La dichiarazione di recesso dell’acquirente deve avvenire per scritto e deve pervenire alla venditrice al più tardi 10 giorni prima dell’inizio del periodo di consegna concordato o 10 giorni prima del termine di consegna concordato.
15. Deroghe alle Condizioni Generali
Deroghe e completamenti alle presenti Condizioni Generali necessitano la conferma scritta della venditrice.
16. Nullità parziale
Qualora parti delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare non valide o inefficaci, ciò non preclude la validità delle altre clausole. La clausola non valida o inefficace viene sostituita con un’altra, che rispecchi nel modo più simile lo scopo giuridico ed economico della clausola da sostituire in adeguato rispetto degli interessi di entrambe le parti contrattuali.
17. Diritto applicabile e foro competente
Il rapporto giuridico sottostà al diritto materiale svizzero. Con riserva dei fori imperativi o semi imperativi, è competente a dirimere tutte le controversie derivanti o in relazione con questo rapporto giuridico il foro di Zurigo, per quanto eleggibile il Tribunale commerciale del Canton Zurigo (Handelsgericht). La venditrice è autorizzata ad adire ogni altro tribunale competente.
Maggio 2011 / MIGROL AG
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